Per violenza di genere deve intendersi ogni forma di violenza inferta nei confronti di una donna in quanto donna, cioè motivata dal suo genere. Rientrano tra i reati potenzialmente appartenenti a tale categoria lo Stalking (atti persecutori), i Maltrattamenti in famiglia, gli Abusi sessuali, la Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (delitto di sfregio), la Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge porn), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni.
La definizione di violenza di genere è stata utilizzata per la prima volta nell'ambito della Convenzione di Istanbul (approvata dal Consiglio d’Europa l’11.05.2011 e ratificata dall'Italia nel 2013), strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Dal 2013 ad oggi sono stati numerosi gli interventi legislativi volti a dare attuazione alla Convenzione di Istanbul al fine di apportare strumenti concreti per la tutela delle donne. La Riforma Cartabia ha introdotto specifiche procedure e norme mirate al fine di dare attuazione e concretezza alla Convenzione di Istanbul nella tutela alle donne e ai loro figli Minori, finalmente riconoscendo, anche in una norma processuale, il divieto di mediazione familiare nelle situazioni di violenza domestica rendendo così concreta e tangibile la differenza tra conflittualità (sempre presente nelle situazioni di crisi familiare) e violenza domestica.

La Riforma Cartabia ha, inoltre, introdotto i cd procedimenti, di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, con allegazioni di violenza, prevedendo una maggiore celerità del procedimento, il coordinamento obbligatorio tra giudice civile e giudice penale, la fissazioni di orari differenziati per l'escussione delle parti, così da evitare di far incontrare il maltrattante e la vittima, oltre che specifiche tutele per i Minori. Nell'ambito dei procedimenti penali, tra le tutele apprestate alle donne vittime di violenza che versano in una situazione di particolare vulnerabilità è prevista la possibilità di procedere all'escussione della persona offesa a porte chiuse e mediante l'utilizzo di un paravento. Tali strumenti sono tutti volti ad evitare la cd vittimizzazione secondaria che spesso le donne sono costrette a subire.
Lo studio legale "Avv. Antonella Palladino" offre assistenza finalizzata alla tutela delle donne vittime di violenza di genere, in sede penale e civile, mediante la valutazione del rischio circa l’incolumità personale e la promozione dell’attivazione dei percorsi di messa in sicurezza della vittima.
